La Federazione è presente sul territorio nazionale con circa 1.000 guardie giurate particolari ittiche (g.g.p.i.) che, in molti casi, hanno competenza anche in ordine alla tutela e salvaguardia del patrimonio naturale con particolare riferimento a quello circostante gli ambienti acquatici.
Le guardie operano, come volontari, all’interno dell’istituito “Servizio di vigilanza ittica e ambientale” che, recentemente riorganizzato sull’intero territorio, vede assegnati compiti e funzioni ai previsti coordinatori dei vari livelli a partire dalle province, alle regioni ed a quello nazionale.
La loro costante, diffusa e preziosa attività, oltre che diretta al controllo del corretto esercizio della pesca, è andata sempre più qualificandosi intervenendo negli atti di gestione delle acque, come i ripopolamenti ed il recupero della fauna ittica a rischio sopravvivenza, concorrendo, così, in modo sostanziale, alla sua tutela ed incremento.
Inizialmente svolta nelle acque di proprietà o convenzionate, oggi si è in molti casi estesa a tutte le acque pubbliche in forza di apposite convenzioni stipulate con le Province ed altri Enti preposti alla gestione delle stesse.
Un’attività quindi indispensabile ad assicurare il futuro della pesca sportiva ed amatoriale nonché la conservazione degli ambienti acquatici e la loro ricca biodiversità.
L’iscrizione all’Albo Nazionale, con l’indicazione della qualifica e della data di scadenza del decreto – tramite inserimento nell’ anagrafica unica dei tesserati – è requisito per la copertura assicurativa.
RIFERIMENTI DI LEGGE:
Il testo unico delle leggi sulla pesca sia in acque interne che marittime (R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 – G.U. 23/01/1932) prevede all’art. 31 - Capo IV – Della Vigilanza – che, tra gli altri, anche le Associazioni …(omissis) possono nominare e mantenere a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche che in quelle private.
L’art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n° 773 – Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – elenca i requisiti di cui devono essere in possesso le guardie particolari.
L’art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 “Regolamento di esecuzione del TULPS” dispone che” Le guardie particolari giurate vestono l’uniforme o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi l’una e l’altro, dal Prefetto su domanda del concessionario” …(omissis)
Si applicano alla divisa o al distintivo le disposizioni dell’art. 230 dello stesso regolamento.
Art. 230 – Nessuna divisa o uniforme può essere adottata…(omissis) se non sia stata approvata dal prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.
…(omissis) Ogni successiva variante alla uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del prefetto.
Il D.L. 31/03/1998, n° 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali …(omissis) stabilisce all’art 163 punto 3) …(omissis),sono trasferite alle Provincie le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) …(omissis)
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca in acque interne e marittime, di cui all’articolo 31 del regio decreto 8/10/1931, n° 1164.
Il Presidente della Sezione Provinciale, in funzione della convenzione stipulata con la Sede Nazionale, ha la facoltà di richiedere il rilascio ed il rinnovo dei decreti delle Guardie Giurate Particolari Ittiche.
Organizzazione del Servizio
COORDINATORE NAZIONALE
Allo stesso sono affidate le seguenti funzioni:
1. Intrattenere rapporti con le Istituzioni di riferimento (Ministeri) a livello nazionale ed altri Enti e Associazioni che perseguano gli stessi obiettivi;
2. Intrattenere rapporti con i Responsabili di Zona della vigilanza ed i Responsabili Regionali di Settore al fine di perseguire l’obiettivo di estendere ed uniformare l’attività su tutto il territorio nazionale;
3. Proporre al Consiglio Federale i provvedimenti ritenuti necessari per migliorare l’efficienza e l’efficacia del funzionamento della struttura.
Nello svolgimento delle proprie funzioni il Coordinatore si avvale dei “Responsabili di Zona”.
RESPONSABILI REGIONALI DI SETTORE
Agli stessi sono affidate le seguenti funzioni:
1. Intrattenere rapporti, previa autorizzazione del Presidente del Comitato Regionale o affiancando lo stesso, con l’ente Regione ed altri Enti di pari livello che si occupano di ambiente e gestione delle acque;
2. Intrattenere rapporti con i Coordinatori provinciali della vigilanza al fine di estendere ed uniformare l’attività su tutto il territorio regionale nonché risolvere le problematiche di carattere operativo od interpretativo delle normative vigenti all’interno della Regione di competenza;
3. Inoltrare quesiti al Coordinatore nazionale dell’attività di vigilanza, laddove non risolvibili a livello regionale, nonché proporre iniziative ritenute utili a meglio conseguire gli obiettivi propri dell’attività.
4. Farsi parte attiva nel raccogliere presso le Sezioni Provinciali, e quindi trasmettere al Responsabile di Zona per l'inoltro, ove ritenuto utile e interessante, al Settore Immagine e Comunicazione ogni notizia su attività da queste svolte che presentino aspetti o risvolti di natura ambientale o ricreativa.
COORDINATORI PROVINCIALI
Agli stessi sono affidate le seguenti funzioni:
1. Intrattenere rapporti, previa autorizzazione del Presidente dell’Associazione convenzionata FIPSAS o affiancando lo stesso, con gli Enti competenti a disciplinare l’esercizio della pesca, in acque interne, ed la protezione della natura e dell’ambiente;
2. Inoltrare quesiti o proporre iniziative al Responsabile Regionale di Settore, laddove non risolvibili a livello provinciale;
3. Organizzare l’attività delle Guardie Giurate Volontarie mediante:
- la programmazione dei servizi di vigilanza al fine di estendere la stessa su tutti i corsi e specchi d’acqua prevedendone una più efficace presenza nelle acque la cui gestione è competenza esclusiva della Federazione;
- la tenuta di apposito registro ove annotare i singoli e preventivi ordini di servizio giornalieri ai fini di garantire la copertura assicurativa sulla attività posta in essere dalle guardie giurate volontarie;
- la raccolta dei rapporti giornalieri di servizio e la loro tempestiva trasmissione agli Enti competenti laddove contenenti la segnalazione di eventi straordinari;
- procedere all’inserimento, nei termini prestabiliti, dei dati nel sistema on-line relativo ai servizi di vigilanza.
GUARDIE GIURATE VOLONTARIE PARTICOLARI ITTICHE E/O AMBIENTALI
Alle stesse sono affidate le seguenti funzioni:
1. Vigilanza sull’esercizio della pesca, in acque interne (laddove autorizzate) dando priorità ad attività preventive ed agli aspetti informativi relativi alle Regolamentazioni esistenti nelle varie situazioni segnalando, a chi di competenza, eventuali carenze in ordine alle prevista installazione di tabelle;
2. Mantenimento in stato di efficienza delle tabelle segnaletiche e/o cartelli segnalatori delle norme di accesso agli impianti ed alle acque gestite dalla Federazione;
3. Vigilanza sulle manifestazioni di pesca sportiva, limitatamente al rispetto delle norme sull’esercizio della pesca e di quelle contenute nei provvedimenti di istituzione dei campi gara permanenti o temporanei, operando in modo da non costituire alcun ostacolo al regolare svolgimento delle stesse e secondo le direttive impartite all’uopo dalla sede centrale;
4. Partecipazione e controllo sulle attività di ripopolamento e di recupero della fauna ittica in difficoltà;
5. Segnalazione tempestiva di eventi ( prosciugamenti con conseguenti stati di difficoltà della fauna ittica, malattie e morie di fauna ittica, rilascio nel corso d’acqua di materiali o liquidi inquinanti, realizzazione di discariche abusive) alle autorità competenti rilevando, per quanto possibile, elementi che possano condurre ad individuare le origini o gli eventuali autori;
6. Collaborazione con le Autorità competenti ai fini della prevenzione di calamità naturali previo inserimento negli elenchi della protezione civile.
PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL DECRETO DI G.G.
Le gg.gg.vv. sono tesserati della federazione in possesso del decreto di “Guardia ittica volontaria” rilasciato ai sensi delle norme vigenti e svolgono la loro attività in modo del tutto volontario e gratuito coordinate in ciò dal Delegato Provinciale o, laddove designato, dal coordinatore o responsabile dell’attività di vigilanza. Stante l’avvenuto decentramento amministrativo deputate al rilascio del decreto sono generalmente le Province le quali, in molti casi, hanno regolamentato in modo autonomo le procedure per il rilascio e quindi a queste va fatto riferimento.
Al di là comunque delle procedure burocratiche previste va premesso tuttavia che in primo luogo occorre accertare che coloro che aspirano a divenire guardie volontarie FIPSAS siano persone ben motivate oltre che consapevoli del fatto che è anche dal loro comportamento che si determina nell’opinione pubblica, e nei pescatori in primo luogo, l’immagine della federazione quale associazione che tutela i loro diritti.
Essendo inoltre “l’informazione e la prevenzione” gli obbiettivi primari della loro attività, è evidente la necessità che le stesse siano a perfetta conoscenza delle norme che regolano l’esercizio dell’attività di pesca e che abbiano una informazione sufficiente su ambiente e biologia della fauna ittica.
A tal fine è opportuno che le Sezioni Provinciali promuovano, laddove non vi provvedano altri Enti, corsi di formazione specifici coinvolgendo, con il ruolo di Istruttori, funzionari della pubblica amministrazione che, per i vari aspetti, sono esperti conoscitori delle materie rientranti nelle funzioni delle gg.gg.vv. (biologia, polizia amministrativa, ecc..).
Ciò stante il Delegato Provinciale provvederà ad inoltrare domanda (vedi modulistica) con la prevista documentazione allegata.
Di norma i requisiti di cui deve essere in possesso l’aspirante gg.gg.vv. sono:
- essere cittadino italiano;
- avere raggiunto la maggiore età;
- essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura e né di aver usufruito dell’art. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.
Chiunque sia interessato a conseguire il Decreto di Guardia Giurata Volontaria ittica e/o ambientale e voglia prestare la propria attività sotto l'egida della FIPSAS è invitato a rivolgersi alla Sezione Provinciale della Provincia di residenza ove potrà essere informato sulle relative modalità anche alla luce di eventuali regolamenti locali.
Norme di Comportamento
DIRETTIVE
Alla luce dell’avvenuto riconoscimento della F.I.P.S.A.S. quale Associazione di Protezione Ambientale (provvedimento DEC/RAS/555/2004 del 22/04/2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), nonché dell’avvenuto trasferimento delle competenze per il rilascio del decreto di Guardia Giurata Volontaria Ittica dalle Prefetture alle Province (D.Lgs. 112/98 art. 163, comma 3°, lett. a) e b) ) si ritiene opportuno, ad integrazione delle specifiche direttive impartite dalle singole Province e contenute nei rispettivi regolamenti, particolarmente laddove sono state attivate convenzioni con le suddette amministrazioni, emanare le seguenti “direttive” da considerarsi come “disposizioni interne” eventualmente integrative, al fine di meglio qualificare la presenza sul territorio della Guardia F.I.P.S.A.S., sì da poter essere valutata dai pescatori, ma non solo da questi ultimi, in veste di soggetto utile alla salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna ittica, nonché alla vigilanza sulla corretta e responsabile attività della pesca.
L’attività di servizio, se non specificatamente e diversamente programmato dalla struttura a ciò preposta della Provincia, dovrà essere organizzata, in accordo con il Presidente della Associazione - Sezione Provinciale FIPSAS - dal Coordinatore Provinciale della Vigilanza e, ove esistenti, dai responsabili di zona o distretto.
Di norma il servizio dovrà essere svolto in coppia, indossando l’uniforme con i relativi distintivi (entrambi regolarmente autorizzati dalle Prefetture) utilizzando un solo automezzo ed operando all’interno della zona assegnata o concordata.
Sin dall’inizio dell’attività dovrà provvedersi a compilare la parte iniziale del “foglio di servizio”, aggiornandolo di volta in volta relativamente ai corsi d’acqua, località, numero dei pescatori controllati annotando, in calce, eventuali fatti anomali constatati (discariche abusive, morìe di fauna ittica o stati di sofferenza della stessa, portate ridotte o asciutte) che dovranno essere oggetto di tempestive e specifiche segnalazioni agli Enti o Autorità competenti.
L’approccio con i pescatori dovrà essere sempre improntato alla massima cortesia, imparzialità ed educazione, anche se non deve venire meno un comportamento consono ad un pubblico ufficiale, operando con prudenza e diligenza.
Da sottolinearsi, tuttavia, che lo stesso non deve rendere meno evidente la volontà di svolgere una attività prevalentemente preventiva e non repressiva, anche se questa ultima non può essere elusa rientrando tra i compiti istituzionali cui le guardie ittiche volontarie sono chiamate ad assolvere.
E’ opportuno, quindi, presentarsi qualificandosi e cioè mostrando il decreto di nomina ancor prima di richiedere l’esibizione della licenza di pesca e o del pescato. Nel far ciò è opportuno attendere che il pescatore sia in un momento di pausa, soprattutto se lo stesso è temporaneamente impegnato nell’azione di recupero di un pesce.
Prima di contestare eventuali infrazioni occorre avere la certezza che le stesse sussistano preoccupandosi di aver precedentemente verificato l’esistenza, laddove prevista, di “idonea tabellazione indicativa” e leggendo all’interessato la norma regolamentare non osservata.
Nel caso in cui il pescatore non abbia ancora iniziato l’attività di pesca, lo stesso dovrà essere invitato a controllare preventivamente la validità della licenza ed il possesso di eventuali previsti permessi.
Evidenziandosi eventuali irregolarità, il pescatore dovrà essere invitato ad allontanarsi facendogli presente che, in caso contrario, sarà soggetto alla relativa contestazione e quindi alla sanzione prevista.
Analogo invito deve essere rivolto anche a colui che, inavvertitamente, trovandosi in luogo di divieto, non ha ancora iniziato l’azione di pesca.
In ogni circostanza dovrà sempre essere rinnovato l’invito a non abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto ed incoraggiata la raccolta di quelli eventualmente abbandonati da altri e presenti nella postazione di pesca.
Le Guardie Giurate Volontarie FIPSAS dovranno segnalare sempre alle autorità competenti l’esistenza di discariche di rifiuti cercando di individuare gli autori.
In caso di contestazione di infrazione il verbale dovrà essere compilato in modo corretto e puntuale in ordine alle generalità del pescatore, al luogo in cui avviene la contestazione, all’infrazione commessa, agli articoli violati, all’importo della sanzione prevista e alle argomentazioni a difesa dell’interessato.
Dovrà, inoltre, essere fornita ogni informazione necessaria per consentire l’oblazione o le modalità per opporre eventuale ricorso.
Dovranno essere fornite, a richiesta, tutte le informazioni possibili in ordine a norme, regolamenti inerenti l’attività di pesca o la tutela della fauna ittica e dell’ambiente.
Nel caso in cui il compito assegnato sia quello della vigilanza ad una manifestazione sportiva le Guardie avranno cura di mettersi tempestivamente in contatto con la Società organizzatrice al fine di prendere nota dell’orario di svolgimento, del luogo del raduno e del corso d’acqua sede di gara.
Procederanno quindi a verificare, il giorno antecedente la data della manifestazione, la corretta apposizione delle “tabelle aggiuntive” indicanti il giorno e l’orario della stessa, nel tratto interessato e ove previsto il “divieto di pesca temporaneo” provvederanno a far allontanare eventuali pescatori presenti.
Nel giorno dell’evento e prima dell’inizio della stesso, dovranno ispezionare il campo gara allontanando i pescatori presenti nonché concordare, con l’organizzazione, eventuali controlli, a campione, del possesso di licenza valida.
Durante la gara sarà compito delle Guardie accertarsi del regolare svolgimento della stessa sanzionando – ove previsto da norme – ogni azione di disturbo posta in essere da soggetti esterni alla manifestazione o attivandosi per contrastare le stesse.
Al termine della manifestazione sarà altresì loro compito verificare l’avvenuta rimozione delle “tabelle aggiuntive” nonché l’allontanamento, dai luoghi interessati, di ogni e qualsiasi rifiuto.
Si ribadisce che qualunque problematica dovesse intervenire nel corso della manifestazione sportiva la soluzione delle stessa riguarda “esclusivamente” la società organizzatrice, e gli organi da questa preposti, al fine del regolare svolgimento della stessa.
Ambienti Acquatici:
GLI AMBIENTI ACQUATICI E LA FAUNA ITTICA
Nello svolgere l’attività di vigilanza le G.G.P.I. volontarie si trovano continuamente a contatto con i vari ambienti acquatici di cui, se ne diventano attenti osservatori, possono registrarne ogni variazione che può determinare più o meno significative ripercussioni sulla fauna ittica presente.
Quindi una conoscenza, seppur di larga massima, degli ambienti acquatici, a partire dalla loro costituzione e dei fenomeni che possono modificarne lo status, diviene elemento necessario per una attività di vigilanza che non voglia limitarsi al solo controllo del corretto esercizio della pesca.
Si ritiene quindi opportuno fornire alcuni elementi di conoscenza che possono in qualche misura richiamare l’attenzione degli addetti al fine di farne oggetto di segnalazione nel rapporto giornaliero di servizio in modo tale da costruire, nel tempo, una sorta di diario al quale rifarsi in occasione di un evento che si è prodotto e sul quale potrebbero esserci difficoltà ad individuarne le cause.
In pratica l’annotare sul foglio di servizio lo stato delle acque, comportamenti “strani” della fauna ittica, valutazioni in ordine alle più o meno frequenti catture di talune specie ittiche, possono concorrere a scrivere una sorta di storia del corso d’acqua oggetto di vigilanza e quindi fornire elementi utili ad eventuali interventi quali, ad esempio, la ricostituzione del patrimonio ittico danneggiato da un evento.
A tal fine appare per quanto possibile necessario cercare di avere una certa cognizione sulla costituzione di tali ambienti.
Gli ambienti acquatici sono quelle parti di territorio nelle quali è presente, in volumi più o meno consistenti, l’acqua.
L’acqua, elemento indispensabile per la vita della fauna ittica e non solo, ha varie caratteristiche che, a loro volta, determinano la presenza e le funzioni vitali delle diverse specie ittiche.
La qualità dell’acqua, per il suo potere solvente nei confronti di sali minerali e/o di composti liquidi, a volte favorito dal variare delle temperature, diventa quindi l’elemento determinante a rendere più o meno ospitali gli stessi.
Particolare importanza per ogni ambiente acquatico assume il volume della stessa (superficie e profondità ) nel caso ci si trovi di fronte a laghi o bacini chiusi, o la portata nel caso di torrenti, fiumi e laghi laddove siano presenti immissari ed emissari.
Altra componente che va ad influenzare gli ambienti acquatici è l’andamento meteorologico sia in ordine alla piovosità che alla evaporazione determinata, come noto dalla temperatura.
Nei fatti il ciclo naturale dell’acqua, con la evaporazione e la successiva ricaduta sotto forma di pioggia, neve o grandine, determina in modo rilevante le condizioni degli ambienti acquatici che sono in grado di ospitare la fauna ittica.
I pesci che popolano i vari ambienti acquatici hanno in primo luogo bisogno di svolgere le loro funzioni vitali a partire dalla respirazione. Questa è possibile se l’ambiente acquatico ha la possibilità di fornire ossigeno in quantità sufficiente alle necessità della singola specie ittica.
Quindi la più o meno consistente presenza di ossigeno nell’acqua (corrente o ferma) favorisce la presenza di specie più ( esempio trote) o meno esigenti ( carpa ) dello stesso.
Altro elemento fondamentale alla vita dei pesci è quello relativo alla disponibilità di elementi nutrizionali e quindi in proposito intervengono anche le modalità tramite le quali i pesci si procurano gli stessi e come l’ambiente circostante il fiume od il lago può concorrere a renderli disponibili in quantità sufficienti per la popolazione presente e quella derivante dalla fase riproduttiva di ogni specie (in ambienti chiusi la mancanza di sufficienti elementi nutrizionali determina il cosiddetto nanismo).
E’ evidente quindi che il rapporto “ambiente acquatico- fauna ittica” deve essere in costante equilibrio perché venendo meno lo stesso i pesci ne subiranno le conseguenze che, a seconda delle cause che lo hanno determinato, potranno avere ricadute (morìe) in termini di numero o di specie.
Esempio: l’eccessivo innalzarsi della temperatura può dar luogo ad un abnorme sviluppo algale con conseguente sottrazione di ossigeno mettendo a rischio le specie più esigenti.
Oppure lo sversamento di liquidi o materiali che vadano a modificare il PH (aumentando l’alcalinità o l’acidità) può similmente produrre stati di difficoltà sino a sfociare in vere e proprie morie. Laddove la variazione sia permanente l’effetto prodotto può essere quello della scomparsa di alcune specie prima presenti.
Queste sono modificazioni indotte da processi chimico-fisici che producono i cosiddetti inquinamenti.
Ci sono tuttavia anche altre modificazioni che possono intervenire sulla popolazione acquatica e che spesso non sono attentamente valutate in fase di progettazione e di realizzazione di opere cosiddette in “alveo”.
Queste sono rappresentate dalle escavazioni, dalle sistemazioni delle sponde (arginature dei fiumi e dei torrenti -cosiddetta canalizzazione-) dalle briglie, dalle derivazioni, dalle dighe di contenimento per la realizzazione di invasi ecc..
Interventi questi ultimi che, seppur non dando luogo a “morìe”, producono modificazioni degli ambienti acquatici tali da avere dirette conseguenze sulle popolazioni ittiche sia in termini di numero che di specie.
E’ quindi importante vigilare affinché nel corso della realizzazione di tali opere, oltre che accertarne la preventiva autorizzazione, siano state osservate le eventuali prescrizioni a tutela della fauna ittica nel senso di non danneggiarne lo svolgimento di tutte le funzioni ed in particolare quella riproduttiva.
Segnalare per tempo l’inizio di interventi che possono sconvolgere la naturalità di certi luoghi può consentire di assumere iniziative tese a contrastarli o, quanto meno, a renderli meno impattanti.
Ne consegue che ogni modificazione che interviene negli ambienti acquatici e che produca morìe di fauna ittica occorre che venga segnalata tempestivamente alle Autorità preposte (ARPA, Polizia Provinciale, Procura) fornendo tutti i dati possibili e cercando di individuarne le eventuali origini. A tal proposito si allega un fac-simile di scheda segnaletica che potrà tornare molto utile al momento dell’intervento dei tecnici delle Autorità preposte.
Opportuna anche una azione preventiva nel senso di segnalare eventi che, pur non producendo effetti immediati, si ritiene, a ragion veduta, che nel tempo abbiano effetti negativi sulla popolazione ittica.
In relazione a ciò le Sezioni Provinciali dovrebbero mettere a disposizione delle G.G.P.I. e o ambientali, che dovrebbero farsi carico della loro lettura, le Carte Ittiche ed i Piani Provinciali Ittici, laddove previsti, e altre pubblicazioni attinenti al tema redatte da Province e Regioni e dalla stessa Federazione, al fine di avere una cognizione compiuta dei corsi d’acqua che frequentano e delle problematiche esistenti in ordine alla tutela ed incremento delle varie specie di fauna ittica negli stessi presente.