“La Corte Sportiva di Appello” giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia)
In data 23 luglio 2024 la Corte Sportiva d'Appello per i motivi declinati in narrativa, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Giudice di Gara Alfio Vattiato e a parziale riforma del provvedimento adottato il 28 giugno 2024 dal Giudice Sportivo Territoriale della Regione Sicilia a conclusione del procedimento n. 3/2024, annulla la sanzione irrogata della sospensione dall'attività per mesi cinque, conferma la parte restante del citato provvedimento e la relativa sanzione inflitta; rigetta il reclamo presentato dal tesserato Michele Trionfante; stante il rigetto parziale e totale dei reclami presentati, dichiara l'irripetibilità delle spese di giustizia versate DISPONE:
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Federazione;
- la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché eserciti le proprie attribuzioni.
In data 11.07.2024 la Corte Sportiva d'Appello SOSPENDE il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale della Regione Sicilia in data 28 giugno 2024 nei confronti del tesserato Alfio Vattiato, riservando ogni ulteriore provvedimento alla fase di merito
In data 6.07.2021 la Corte Sportiva d'Appello, con proprio provvedimento n. 1/2021, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice Sportivo Territoriale per la Regione Sicilia del 28.05.2021.