La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
(cfr. art. 58 comma 2 del Regolamento di Giustizia)
PUBBLICATO il 30 aprile 2024 - "Reclamo Comitato Provinciale FIPSAS Frosinone vs Sentenza n. 8/2024 del Tribunale Federale" "Classifiche finali Campionato Provinciale Surf Casting LT e FR"
In data 24 aprile 2024 la Corte Federale d'Appello, con proprio provvedimento n. 2/2024 e definitivamente pronunciando, VISTI gli artt. 60, 63 e 70 del RGS FIPSAS, dichiara inammissibile il reclamo del Comitato Provinciale di Frosinone per la riforma della pronuncia n. 8/2024 del Tribunale Federale FIPSAS e CONFERMA la reclamata pronuncia n. 8/2024 del Tribunale Federale FIPSAS.
La Corte Federale d'Appello, in riforma della Sentenza del Tribunale Federale n. 8/2023 del 12.06.2023, DEFINISCE il procedimento disciplinare a carico del tesserato Federico Santi Amantini iniziato con l’atto di deferimento da parte della Procura Federale del 1.05.2023, applicando allo stesso la sanzione della sospensione dell’attività, come prevista dall’art. 9 del R.G.S., per un periodo pari al periodo presofferto e comunque sino alle ore 24 del giorno 9.04.2024.
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dichiara l'ammissibilità del reclamo promosso dalla Procura Federale;
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accoglie il reclamo promosso dalla Procura Federale con riferimento ai tesserati sigg.ri Smerilli, Bellucci, Bentivoglio e Lambertelli e, ai sensi dell'articolo 9 del R.G.S., applica la sanzione della sospensione dell'attività, per un periodo, complessivo, pari a tre mesi;
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accoglie il reclamo promosso dalla Procura Federale con riferimento all'associazione sportiva Maretta Club in persona del legale rappresentante in carica e, ai sensi dell'articolo 12 del R.G.S., applica la sanzione della ammenda, per un importo pari ad un terzo del massimo edittale, pari ad Euro 333,00;
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conferma la sentenza n. 3/2022 del Tribunale Federale FIPSAS di assoluzione nei confronti dei tesserati Palmieri, Tiberi, Coccia e Natalino.
- accoglie, in parte, il reclamo promosso dalla Pocura Federale;
- riforma, per l'effetto, la sentenza n. 16/2022 del Tribunale Federale;
- condanna il tesserato Pietro ARMENIA alla sanzione della sospensione ex art. 9 comma 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIPSAS per 15 (quindici) giorni,
e della diffida ex art. 6 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIPSAS, intimandogli il rispetto della normativa federale e di settore nello svolgimento delle proprie funzioni
- conferma la sentenza n. 4/2021 del Tribunale Federale.
20/11/2020 - RECLAMO ex art. 70 comma 1 per riforma decisione n. 5/TF/2020 SIGG.RI BARTOLO RAVENNA, LUIGI BARBETTA, DANILO PATRIZI, FRANCO CHETTA e A.S.D. OVER FISHING SALENTO oltre RECLAMO SIG. BRIZIO ANDREA IACOVIZZI e A.S.D. FISHING CLUB LECCE
In data 20/11/2020 la Corte Federale d'Appello, con propria Sentenza n. 1/2020, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA l'inammissibilità del reclamo promosso da Brizio Andrea Iacovizzi e dalla A.S.D. Fishing Club Lecce;
- RIGETTA il reclamo promosso da Bartolo Ravenna, Luigi Barbetta, Danilo Patrizi, Franco Chetta, A.S.D. Over Fishing Salento;
- CONFERMA, per l’effetto, la sentenza n. 5/2020 del Tribunale Federale FIPSAS.
La cauzione per le spese diviene, pertanto, irripetibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 70, comma 8 R.G.S.
13/01/2020 - Prof. Ugo Claudio Matteoli e Consiglieri Federali
In data 10/01/2020 la Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del reclamo.
07/11/2019 - Stefano Marenco "Reclamo Stefano Marenco vs Sentenza 12/TF/2019"
In data 6 novembre 2019 la Corte d'Appello Federale, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza oggi gravata in parte qua, ridetermina la sanzione applicando la diffida ex art. 6 RGS.
08/07/2019 Salvatore Roccaforte
In data 4 luglio 2019 il giudizio nei confronti del tesserato Salvatore Roccaforte è stato estinto a seguito di rinuncia al reclamo da parte del Procuratore Federale.
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n data 10/01/2010 la Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del reclamo.