Commissione Federale di Garanzia

Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

Se attivata, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.


(cfr. art. 37 del Regolamento di Giustizia)