Per le controversie inerenti infrazioni tecniche.
In prima istanza è possibile presentare il RICORSO al Giudice Sportivo Nazionale competente per i campionati e le competizioni in ambito nazionale, o al Giudice Sportivo Territoriale competente per i campionati e le competizioni di ambito provinciale e regionale, entro 3 giorni dal compimento dell'evento.
Il ricorso di prima istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di €150,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del ricorso stesso.
Avverso la pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale o del Giudice Sportivo Territoriale è possibile, in seconda istanza, proporre RECLAMO alla Corte Sportiva di Appello, che dovrà essere depositato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia impugnata.
Il reclamo di seconda istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di €300,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del reclamo stesso.
Per controversie di natura disciplinare.
In prima istanza è possibile presentare RICORSO al Tribunale Federale.
Il ricorso di prima istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di €150,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del ricorso stesso.
Avverso la pronuncia del Tribunale Federale è possibile, in seconda istanza, proporre RECLAMO alla Corte Federale di Appello, che dovrà essere depositato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della decisione.
Il reclamo di seconda istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di €300,00, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ del reclamo stesso.
La disposizione di bonifico, sul seguente IBAN: IT 24 V 01005 03309 000000010103, dovrà riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.
Il contributo del ricorso al Giudice Sportivo Territoriale o al Giudice Sportivo Nazionale deve essere disposto ed inviato, tramite bonifico, rispettivamente al Comitato Regionale FIPSAS di competenza o all’ufficio Organi di Giustizia.
In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso o del reclamo, il contributo versato verrà restituito.
L'accoglimento di una impugnazione in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.
Il mancato versamento del contributo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.