A seguito delle numerose richieste di chiarimento che ci sono pervenute in materia di esercizio della pesca subacquea e delle attività subacquee precisiamo quanto segue:
Le ordinanze emanate da alcune regioni in merito alla possibilità di esercizio della pesca sportiva sono il risultato di interpretazioni dei DPCM e delle FAQ effettuate in maniera autonoma dalle medesime regioni e non frutto di un accordo con la FIPSAS.
La FIPSAS ( insieme anche alla FIOPS) ha , infatti, sempre operato fornendo a tutte le regioni una propria costante interpretazione della normativa sull'esercizio della pesca sportiva e dell'attività subacquea in tempo di covid.
Dalla lettura comparata dei DPCM, delle FAQ sul sito del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio e delle Ordinanze sulla mobilità del Ministero dell’Interno ad avviso della FIPSAS la pesca sportiva ( di superficie o subacquea) può essere esercitata, salvo ordinanze regionali o comunali più restrittive, come ampiamente comunicato in precedenza:
- nelle ZONE BIANCHE e GIALLE a livello regionale;
- nelle ZONE ARANCIONI nel proprio comune senza necessità di munirsi di autocertificazione, mentre fuori dal proprio comune con autocertificazione (naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino al proprio comune di residenza qualora l’attività di pesca non sia esercitabile nel proprio comune di residenza.
Per un approfondimento sulla pesca nelle zone arancioni si consiglia di leggere questo post:
https://www.facebook.com/Fipsas1942/posts/3578664568927792
- nelle ZONE ROSSE nel proprio comune con autocertificazione;
Per quanto riguarda l'esercizio della pesca subacquea (sia amatoriale che di allenamento) la nostra interpretazione è che essa sia consentita in quanto la FAQ n.32 sul sito del Dipartimento dello Sport e della Presidenza del Consiglio parla di esercizio della “pesca sportiva” a differenza della precedente FAQ n. 8 (che è stata sostituiva) che parlava erroneamente di esercizio della “pesca di superficie”. Il termine pesca sportiva ricomprende tutti i tipi di pesca sportiva compresa la pesca subacquea.
In merito alle FAQ sul sito del Dipartimento dello Sport e della Presidenza del Consiglio comunichiamo, inoltre, che queste sono in fase di aggiornamento per effetto dell’ emanazione del decreto del 13 marzo 2021. Non mancheremo di comunicare eventuali nuovi aggiornamenti che dovessero emergere al momento dell’emanazione delle nuove FAQ.
Per quanto riguarda, invece, l'esercizio delle altre attività subacquee, riteniamo che queste rientrino nelle più generiche attività sportive consentite in quanto non sono sport di contatto (vietati dai DPCM).
L'attività sportiva, come noto, è attività consentita con le modalità di cui sopra nelle varie zone.
Per quanto riguarda, infine, l'esercizio dell'attività agonistica e di allenamento, sia in materia di pesca sportiva che di attività subacquee, sono consentiti margini di mobilità maggiori agli atleti. Si rimanda, a tal proposito, alle considerazioni in merito fatte da Antonio Fusconi in questo video.
https://www.fipsas.it/news/4726-antonio-fusconi-chiarimenti-in-merito-a-gare-di-preminente-interesse-nazionale