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RIFORMA DELLO SPORT: NOVITÀ PER I RIMBORSI FORFETTARI AI VOLONTARI

Sulla G.U. n. 126 del 31 maggio 2024 è stato pubblicato il D.L. 31 maggio 2024, n. 71 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.In particolare, tra le principali novità di interesse per i datori di lavoro nel settore privato, si segnala l’articolo 3 che modifica il contenuto dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021 in tema di prestazioni dei volontari sportivi.

Il provvedimento è entrato in vigore il 1° giugno 2024.

Rimborsi spesa per i volontari sportivi 

L’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Ora il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 (art. 3, comma 3) riscrive il comma 2 dell’articolo 29 intervenendo in maniera rilevante in materia di rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata in qualità di volontario sportivo.

Dal 1° giugno 2024, fermo restando che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari

  • per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
  • in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
  • nel limite complessivo di 400 euro mensili comprese la formazione e la didattica.

Analogamente alla previgente versione del comma 2, art. 29, resta confermato che i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Nuovo adempimento

Il D.L. n. 71/2024 introduce un nuovo adempimento in capo agli Enti sportivi che si avvalgono di volontari che ricevono per la loro attività sportiva rimborsi forfettari.

I predetti Enti, attraverso apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), sono tenuti a comunicare

  • i nominativi dei volontari e l’importo dei rimborsi corrisposto,
  • entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive.

Prestazioni sportive dipendenti pubblici

Il D.L. n. 71/2024 interviene in tema di prestazioni sportive svolte dai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. Come noto, ai sensi dell’art. 25, comma 6 D.Lgs. n. 36/2021 i predetti lavoratori possono prestare attività sportiva, in qualità di volontari, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Qualora l’attività dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche rientri nell’ambito di attività di lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Ora il Decreto Legge n. 71/2024 interviene precisando che in caso di lavoro sportivo l’autorizzazione risulta necessaria se i corrispettivi sono superiori alla soglia di 5.000 euro (art. 3, c. 3, lett. b); mentre in caso di prestazioni di lavoro sportivo con corrispettivo fino alla di euro 5.000, è necessario l’invio di una comunicazione preventiva da effettuarsi entro trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

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