Si comunica che in data 31 marzo 2025 sono scaduti i termini del comma 837bis art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, prorogati dalla legge 23 febbraio 2024 , n. 18. 
 
Si ricorda che il suddetto comma stabiliva che: “….omissis…fino al 31 marzo 2025 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020…omissis…”. 
 
Ciò significa che le Regioni e le Province autonome potranno continuare ad immettere fauna ittica autoctona e quella non considerata alloctona nei propri strumenti di gestione (Carte e Piani ittici).
 
Si precisa, inoltre, che ad oggi non esiste ancora un dispositivo legislativo nazionale che riconosca le specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini, che doveva essere approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente, ai sensi del comma 837 della già citata legge 30 dicembre 2021 n. 234. 
 
Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga ottenute dagli enti competenti ai sensi dell’art. 12 comma 4 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

 

 

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