Tra le misure messe in atto dal Governo per far fronte alla situazione emergenziale Covid-19, in considerazione delle criticità che molte realtà sportive stanno affrontando a causa dello stop imposto dalla quarantena è stato previsto l’ampliamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva (di cui all’art. 90, comma 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289). È stato costituito un apposito Comparto per operazioni di liquidità che consente l’ammissibilità a esso, ai soggetti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI) che sono esclusi dall’accesso alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
Inoltre, è stato costituito un apposito Comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi (di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020) per le esigenze di liquidità dei suddetti organismi sportivi che saranno concessi secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei fondi speciali dell’Istituto medesimo. Tali strumenti vanno ad aggiungersi alle misure già previste con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e consentiranno di garantire 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero e di ridurre tempi e costi per chi ha necessità di liquidità al fine di poter far ripartire al meglio le attività.