Segnaliamo che in sede di conversione in Legge del D.L. 28.02.2025, n. 19, comunemente noto come decreto Bollette, è stato introdotto l’art. 4 quinquies - rubricato “Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo”; in particolare il provvedimento ha incrementato il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'art. 1, c. 369 L. 205/2017) per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto esclusivamente dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D. Lgs.39/2021).
Ai sensi del predetto Decreto:
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
c) quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.