La Riforma dello sport intervenuta con il D.Lgs. n. 36/2021, dedicata alla disciplina del lavoro sportivo, ha introdotto novità rilevanti anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, l’art. 33 – intitolato “Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori” – stabilisce che «per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva».
Le principali novità per le ASD/SSD
Estensione dell’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 anche al settore sportivo dilettantistico.
Con la Riforma, il lavoratore sportivo – definito dall’art. 25, D.Lgs. n. 36/2021 – (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore atletico, direttore di gara, operanti a titolo oneroso) viene incluso tra i soggetti cui si applicano, in quanto compatibili, le norme generali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Le ASD e SSD, pertanto, assumono la veste – a tutti gli effetti – di “datore di lavoro” in senso funzionale alla normativa sulla sicurezza.
Differenziazione in base all’importo dei compensi percepiti dai collaboratori
Un elemento di particolare rilievo per le ASD/SSD è che l’art. 33, con la Riforma, distingue 2 scenari:
- per quei collaboratori con compensi inferiori a 5.000 euro annui, il sodalizio è tenuto agli adempimenti previsti dall’ 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008: ciò significa obbligo di informazione e formazione, senza necessariamente tutti gli oneri propri del datore di lavoro “classico”;
- per compensi superiori a 5.000 euro annui, ovvero per collaboratori subordinati o autonomi con maggior grado di vincolo, si applica integralmente la normativa del D.Lgs. n. 81/2008: DVR, nomina RSPP, medico competente, formazione, DPI, emergenza, evacuazione, ecc..
Obblighi specifici in capo alla ASD/SSD: cosa concretamente cambia?
Tra i principali oneri emergenti:
- informazione e formazione dei lavoratori/collaboratori sportivi sui rischi connessi all’attività svolta;
- fornitura, ove necessario, di DPI (Dispositivi di protezione individuale);
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dove richiesto;
- redazione – ove necessario – del DVR e del piano di emergenza/evacuazione, gestione della prevenzione incendi e primo soccorso;
- coinvolgimento dei volontari con adeguata informazione sui rischi e le misure adottate;
- particolare attenzione alla tutela dei minori, per i quali l’ 33 rinvia a un decreto interministeriale specifico.
La Riforma non è stata disegnata esclusivamente per il professionismo: la disciplina si applica anche alle ASD/SSD che operano in ambito dilettantistico, con conseguenti implicazioni operative, anche se con qualche flessibilità (come la soglia dei 5.000 euro).
Il focus essenziale: la responsabilità dell’ente sportivo e la posizione di garanzia
È importante non perdere di vista un aspetto che va ben oltre gli adempimenti: la posizione di garanzia in capo all’ente sportivo dilettantistico. Pur riconoscendo che la Riforma ha introdotto semplificazioni e criteri diversificati per gli enti sportivi, non viene meno l’obbligo dell’ente di adottare tutte le misure idonee a tutelare la salute e la sicurezza delle persone che operano – o collaborano – all’interno dell’organizzazione sportiva.
Dal combinato disposto dell’art. 2087, c.c., e degli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008, l’ente sportivo mantiene un ruolo attivo nella valutazione dei rischi e nella predisposizione di misure preventive praticabili e aggiornate. Le semplificazioni non significano assenza di responsabilità.
In particolare, è opportuno che il sodalizio sportivo dilettantistico consideri:
- la mappatura dei rischi specifici legati all’attività sportiva svolta e la verifica della compatibilità delle modalità della prestazione sportiva con la normativa sulla sicurezza;
- la verifica delle interferenze tra attività di collaboratori, volontari e terzi;
- la sorveglianza sanitaria e l’idoneità, con il coinvolgimento del medico competente;
- la formazione continua e la conservazione della documentazione relativa alle misure di prevenzione adottate;
- la tutela dei minori attraverso misure dedicate.
Consigli operativi per le ASD e SSD:
- verificare il corretto inquadramento dei collaboratori sportivi e amministrativo‑gestionali;
- redigere il DVR e nominare l’RSPP ove necessario;
- garantire informazione e formazione anche ai collaboratori sottosoglia 5.000 euro;
- conservare adeguata documentazione delle attività formative e delle misure preventive adottate;
- monitorare gli sviluppi normativi e le linee guida in materia di sicurezza sportiva.
Conclusione
La Riforma dello sport, con il D.Lgs. n. 36/2021, ha segnato un passaggio importante per le ASD/SSD anche sul piano della sicurezza sul lavoro. Non si tratta solo di comprendere nuovi adempimenti, ma di assumere consapevolmente che l’ente sportivo dilettantistico opera in un contesto in cui la tutela della salute e della sicurezza dei collaboratori costituisce un elemento centrale di compliance e responsabilità; peraltro unito a tutti gli adempimenti in materia di Safeguarding Policy, di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 39/2021. Anche laddove la Legge preveda semplificazioni (come per i collaboratori sottosoglia), la posizione di garanzia in capo all’ente sportivo rimane pienamente operativa.
(Fonte Euroconference)





